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Conto termico
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per interventi Efficienza Energetica
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Conto termico
Il Nuovo Conto Termico, introdotto dal D.M. 16 febbraio 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016 ed entrato in vigore il 31 maggio), è un incentivo stabile, senza scadenza, non subisce modifiche o proroghe, usufruibile dai Privati (persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario) per interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (art. 4.2 del DM 16/02/2016, modalità Allegato II).
Il Nuovo Conto Termico è una versione semplificata e migliorata del precedente, datato 2012.
Tutti gli interventi ammessi agli incentivi riguardano unicamente edifici esistenti dotati di impianto di climatizzazione annuale.
Viene calcolato in base all’energia termica prodotta e non in base alle spese sostenute per la sostituzione
di un impianto.
Viene erogato in un periodo che va da 2 a 5 anni, a meno che il totale dell’incentivo non superi i 5.000 €: in questo caso è corrisposto in un'unica rata, accelerando molto i tempi di rientro rispetto alle detrazioni fiscali.
Alcuni esempi di interventi incentivabili:
Per un elenco completo si rimanda all’art 4 del DM 16 febbraio 2016 (“Tipologie di interventi incentivabili”).
L’incentivo viene erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), che ha provveduto a creare un portale ad hoc, il PortalTermico. I soggetti privati possono accedere agli incentivi del Conto termico solo attraverso accesso diretto, ovvero il soggetto responsabile deve presentare la scheda-domanda (che il GSE metterà a disposizione) entro 60 giorni dal termine dei lavori e secondo le istruzioni specificate nelle regole applicative. La scheda-domanda fornisce informazioni sull’intervento e sull’immobile dove è stato realizzato.
L’incentivo può arrivare a coprire:
Importante: l’incentivo può essere assegnato solo agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali (ovvero non è cumulabile con altri incentivi statali in corso, es. detrazioni fiscali al 50% o 65%), a eccezione dei fondi di garanzia, dei fondi di rotazione e dei contributi in conto interesse.
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