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Project Financing
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Project Financing
È la soluzione più innovativa per mettere in pratica, tecnicamente ed economicamente, investimenti in campo energetico sia per singole PMI sia per gruppi di imprese e intere aree industriali che per le pubbliche amministrazioni.
Con la riforma del 2008, si permette di coinvolgere un privato in un progetto di pubblica utilità, offrendo una soluzione al deficit infrastrutturale attraverso l'impiego di risorse disponibili nel mercato dei capitali (analizzata da Lemma, 2011).
La procedura prevede tre fasi: progettazione, costruzione, gestione (Smart City)
Fase Preliminare
L'appalto avrà per oggetto, in via sintetica ed esemplificativa:
a) l’esercizio degli impianti di illuminazione pubblica comunale;
b) la fornitura dell’energia elettrica necessaria all’alimentazione dei suddetti impianti;
c) la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria degli impianti;
d) mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi, la progettazione, la realizzazione dei lavori di adeguamento normativo, di riqualificazione tecnologica, di ammodernamento e di risparmio energetico;
e) mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi:
la successiva gestione degli interventi finalizzati alla messa a norma di sicurezza e di adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso degli impianti della pubblica illuminazione, quadri elettrici, protezione dei contatti diretti/indiretti e impianti di terra e sottoposto a controlli periodici come disposto dalle leggi e norme vigenti;
f) mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi esecuzione del processo comunicativo per l’illustrazione alla cittadinanza dei benefici derivati.
Fase di Gara
Facendo riferimento al Nuovo Codice degli appalti (comma 1 dell’art. 183, d.lgs. n. 50/2016) per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, “le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti”.
Il Project Financing rappresenta una particolare modalità di affidamento di una concessione, alternativa a quella generale di cui agli artt. 164 ss. del nuovo codice.
L’ormai abrogato codice (art. 153 del d.lgs. 163/2006) disponeva, infatti, che, nelle procedure di finanza di progetto, la pubblica amministrazione dovesse porre a base di gara uno studio di fattibilità. Tale documento rappresentava il presupposto per l’inserimento di un’opera all’interno della programmazione triennale. Una volta pubblicato il bando con allegato lo studio di fattibilità, le offerte dei partecipanti alla gare avrebbero dovuto contenere il progetto preliminare dell’opera: di conseguenza, all’operatore privato erano affidati tutti i livelli della progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva).
In particolare, il nuovo codice degli appalti ha profondamente riformato le norme sulla progettazione: l’art. 23 del d.lgs. 50/2016 elimina, innanzitutto, lo studio di fattibilità come presupposto dell’inserimento negli strumenti di programmazione. Inoltre i livelli di progettazione risultano modificati, tenuto conto che la progettazione preliminare viene sostituita dalla progettazione di fattibilità tecnica ed economica.
D’altra parte, è proprio il progetto di fattibilità a costituire, oggi, il livello minimo per l’inserimento delle opere all’interno degli strumenti di programmazione.
Punto di partenza della procedura è, quindi, il progetto di fattibilità che la stazione appaltante pone a base di gara, essendo ora demandate all’aggiudicatario solo la progettazione definitiva e quella esecutiva.
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